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UTILIZZO IMPROPRIO DEI PERMESSI LEGGE N. 104/1992:

UTILIZZO IMPROPRIO DEI PERMESSI LEGGE N. 104/1992:

Con l’ordinanza del 12 marzo 2024, n. 6468, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che l’utilizzo improprio dei permessi previsti dalla legge n. 104/1992, per attività  diverse dall’assistenza al familiare disabile, costituisce giusta causa di licenziamento.

L’utilizzo non adeguato di tali permessi, accertato tramite IS INVESTIGATIVA, può legittimare il licenziamento disciplinare del dipendente, in quanto configurerebbe un abuso del diritto e una violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale. Il controllo demandato all’agenzia è  legittimo se non ha per oggetto l’adempimento della prestazione, ma la verifica di comportamenti che possono configurare ipotesi penalmente rilevanti o integrare attività fraudolente.

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LEGITTIMO LICENZIAMENTO, INVESTIGATORI PRIVATI SUPPORTATI DA SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE GPS

LEGITTIMO LICENZIAMENTO, INVESTIGATORI PRIVATI SUPPORTATI DA SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE GPS

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI INVESTIGATORI PRIVATI SUPPORTATI DA SISTEMI DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE GPS INSTALLATI SULL'AUTOVETTURA DI PROPRIETÀ DEL DIPENDENTE, IN USO PER L’ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA.


Il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso presentato da un lavoratore ritenendolo infondato e confermandone il licenziamento per giusta causa. 


Le ripetute false attestazioni, sia di presenza che dei rimborsi chilometrici, poste in essere dal lavoratore e seguite da indebita erogazione in suo favore di somme di denaro non spettanti, sono state ritenute di tale gravità da ledere irrimediabilmente l’indispensabile rapporto fiduciario inter partes e non permettere la prosecuzione del rapporto lavorativo.  


A parere del giudicante, inoltre, nel caso di specie IS Investigativa  non ha violato l'art. 4 n. 300/70, come invece dedotto dal lavoratore dipendente ricorrente.


E’ importante sottolineare che l’orientamento giurisprudenziale in Cassazione  ha più volte chiarito che gli artt. 2, 3, 4 l. cit. impongono modi d'impiego, da parte del datore di lavoro, delle guardie giurate, del personale di vigilanza e di impianti ed attrezzature per il controllo a distanza. 

I relativi divieti riguardano il controllo sui modi di adempimento dell'obbligazione lavorativa ma non anche dei comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale. 


Non sono perciò vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attività lavorativa nonché illeciti. 

Controlli eseguibili anche mediante agenzie investigative private (Cass. 4 marzo 2014 n. 4984, 23 febbraio 2012 n. 2722, 14 febbraio 2011 n. 3590, 7 giugno 2003 n. 9167, 3 aprile 2002 n. 4746, 17 ottobre 1998 n. 10313)”. 


Il giudice di legittimità, chiamato a pronunciarsi a seguito della novella dell'art. 4 n. 300/70 (applicabile ratione temporis), ha chiarito poi che "Occorre perciò distinguere tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell’art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti e "controlli difensivi" in senso stretto, diretti ad accertare specificatamente condotte illecite ascrivibili in base a concreti indizi a singoli dipendenti, anche se questo si manifesta durante la prestazione lavorativa. 

Si può ritenere che questi ultimi controlli, anche se effettuati con strumenti tecnologici (Localizzatosi GPS) non avendo  ad oggetto la normale attività del lavoratore, si situino, anche oggi all’esterno del perimetro applicativo dell'art. 4 (Cass. 22 settembre 2021 n° 25732).”


E nel caso di specie, la società datrice ha documentalmente provato di aver affidato l'incarico all'agenzia IS Investigativa solo ex post, ossia a seguito dell'insorgere di gravi e fondati sospetti, basati su concreti indizi documentali, che li lavoratore richiedesse indebitamente rimborsi chilometrici per spostamenti e/o rimborsi per pedaggi autostradali non connessi all'esecuzione della prestazione lavorativa.

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ROMANCE SCAM

ROMANCE SCAM

LA GRANDE TRUFFA DEGLI AMORI VIRTUALI

La Truffa Sentimentale è un reato a tutti gli effetti.

Fingere di amare una persona al fine di ottenere un vantaggio patrimoniale rientra tra i reati di truffa. La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 25165/2019 si è infatti espressa condannando chi, simulando un sentimento e prospettando il progetto di una vita futura insieme, adotti questi comportamenti al fine di ricevere delle somme di denaro e/o beni di lusso, integrando così il reato di truffa:
Art. 640 c.p. “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032

È un proprio diritto sporgere querela nel momento in cui ci si accorge di essere vittima di tale raggiro.
IS Investigativa si adopera nel capire se la persona che si nasconde dietro il monitor è sentimentalmente coinvolta o se si tratta si uno dei tanti casi di truffe sentimentali, in questo ultimo caso aiuta nel reperimento di prove utili  per la dimostrazione l’intento dell’inganno.

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CONTROLLI DIFENSIVI

CONTROLLI DIFENSIVI

A seguito della riforma Jobs Act ed alla luce della copiosa giurisprudenza consolidatasi nel tempo, si può affermare che i controlli datoriali a distanza siano consentiti quando finalizzati a fornire prova di illeciti lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.


Il controllo deve risultare necessario o indispensabile rispetto ad uno scopo determinato ed avere il carattere dell’eccezionalità, limitato nel tempo e nell'oggetto, mirato e mai massivo. 


Il controllo deve essere finalizzato a garantire la sicurezza e reprimere illeciti. 


Le forme di controllo devono essere strettamente proporzionate e non eccedenti lo scopo della verifica, funzionali e strettamente necessarie all’accertamento e alla dimostrazione dell’illecito. 


I dati raccolti devono essere protetti in modo adeguato, non potranno essere utilizzati per scopi differenti e, in ogni caso, non potranno ledere la dignità e la personalità del lavoratore.

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SOTTRAZIONE DATI DA DEVICE AZIENDALE

SOTTRAZIONE DATI DA DEVICE AZIENDALE

Secondo la Cassazione chi rimuove, manipola o trasferisce dei dati dal pc aziendale commette reato, punibile con licenziamento per giusta causa.

Lo sottoscrive la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33809/2021 del 12 novembre scorso. I dati contenuti nel pc aziendale fanno parte del patrimonio intellettuale e commerciale di un’azienda; in quanto tale, chi li cancella, li manipola o li trasferisce all’esterno commette un reato, che può essere punito con risarcimento danni o con licenziamento per giusta causa.

La vicenda in questione riguarda il direttore commerciale di un’azienda, che, dopo essersi licenziato aveva restituito il computer al datore di lavoro. Tuttavia, nel frattempo aveva cancellato e esportato alcuni dati (e-mail, numeri di telefono, informazioni su prodotti e metodi di produzioni) di contenuto lavorativo. Attraverso un controllo, l’azienda aveva scoperto, tramite dei messaggi privati, che l’ex dipendente aveva sottratto delle informazioni riservate per diffonderle all’esterno.

Accertati i fatti, l’azienda aveva presentato ricorso, proponendo il risarcimento danni nei confronti dell’ex manager. Il Tribunale ha accolto la domanda; tuttavia, la Corte d’Appello l’ha respinta, con la motivazione che l’azienda aveva raccolto delle prove non utilizzabili in sede di giudizio, “perché acquisite in violazione del diritto alla riservatezza e alla segretezza della corrispondenza”. A quel punto, l’azienda ha presentato ricorso presso la Cassazione.

Secondo la Corte Suprema, “il lavoratore che cancella dati contenuti nei dispositivi aziendali lede il patrimonio aziendale e commette illecito civile, a cui consegue il diritto del datore al risarcimento dei danni”. Egli ommette il reato di “danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”, previsto dall’articolo 635 bis del Codice penale. Gli ermellini hanno aggiunto, inoltre, che tale reato, considerata la sua gravità, giustifica anche il licenziamento per giusta causa.

In riferimento alla bocciatura, propinata dalla Corte d’Appello, la Cassazione ha sottolineato che il trattamento di dati personali altrui, senza il consenso del titolare, o di comunicazioni private inviate a soggetti terzi, è legittimo nel momento in cui avviene per esercitare il diritto alla difesa. Ciò significa che i controlli difensivi dell’azienda, relativi ai messaggi privati dell’ex dipendente, non implicano una violazione della privacy.

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METODO IS INTELLIGENCE SERVICE - IS LEGAL WEB -

METODO IS INTELLIGENCE SERVICE - IS LEGAL WEB -

IS Legal Web è un servizio per la cristallizzazione delle prove on-line, consente di effettuare un'acquisizione forense di pagine web, contenuti social network e risorse internet, legalmente corretta, preservando alterazioni.
È possibile cristallizzare messaggi WhatsApp, Telegram, We Caht, Signal.
Documentazione valida come prova in sede di procedimenti penali e civili.
Garantiamo autenticità, conformità e inalterabilità delle pagine web cristallizzate.

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INDAGINI SOCIETARIE

INDAGINI SOCIETARIE

Indagini mirate ad ottenere un’analisi completa degli assetti societari.

Verifiche volte ad accertare eventuali concorrenze sleali da parte di competitor, struttura organizzativa ed assetto societario, connessioni societarie, analisi dei bilanci e ricerche patrimoni immobiliari con eventuali connessioni su proprietà, ricerca, raccolta ed analisi di dati e di notizie d'interesse pubblico tratte da fonti aperte.

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REVOCA ASSEGNO DIVORZILE

REVOCA ASSEGNO DIVORZILE

La Corte di Cassazione, con ordinanza 5077/2021, respinge il ricorso di una donna a cui era stato revocato l’assegno di mantenimento dopo che era emerso da indagini difensive che la donna continuasse a prestare attività lavorativa in nero presso lo studio dove lavorava precedentemente.

Con questa sentenza viene confermata l’importanza dell’attività investigativa nella ricerca delle prove; laddove infatti le indagini rilevino una piena capacità lavorativa non si avrà alcun diritto all’assegno divorzile.

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Virus Trojan: le minacce informatiche più pericolose per i nostri smartphone, quali sono e come difendersi.  Il ruolo dell’agenzia investigativa.

Virus Trojan: le minacce informatiche più pericolose per i nostri smartphone, quali sono e come difendersi. Il ruolo dell’agenzia investigativa.

Da tempo siamo a conoscenza della vulnerabilità dei nostri cellulari, la sensazione diffusa è che si sia ormai perso il controllo dei propri dati, sia sui social network sia sui propri dispositivi personali. Uno smartphone in una giornata esegue un gran numero di attività anche quando non è utilizzato dall’utente, comunica a cadenza regolare un gran numero di dati, ad esempio ci geo localizzano, o informano sui nostri percorsi di navigazione, e spesso tale attività avviene senza anonimizzare i nostri dati.

Ben diverso è il caso in cui sullo smartphone sia inoculato un “trojan o trojan horse”, in quel caso il cellulare non è più solamente di dominio dell’utente, che continua a usarlo ignaro che ogni azione effettuata sia trasmessa a qualcun altro. Per colpa dei virus trojan, rischiamo quindi di essere spiati in qualunque momento senza avere la possibilità di rendercene conto.

@is_investigativa

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Abuso permessi di lavoro

Abuso permessi di lavoro

E’ necessario tutelare il più possibile il patrimonio aziendale, un dipendente non corretto può portare alla perdita di risorse per l’azienda, sia umane sia materiali.

A questo obiettivo concorrono le investigazioni aziendali e servizi di indagine, svolti da società specializzate e autorizzate da licenza investigativa ex art 134 TULPS, utili a scongiurare dubbi sull'uso illecito dei permessi 104, malattia o infortunio.

L'assenteismo rimare sempre un grande scoglio da affrontare. Con le estensioni di congedi e permessi del Decreto Cura Italia, e l'aumento dello smart-working, il tema del controllo dei dipendenti è diventato nodale per imprenditori e lavoratori stessi.

Sul fronte operativo, la società investigativa può accertare che il dipendente fruisca dei benefici in maniera legittima. Tra le principali attività di indagine sull'abuso dei permessi malattia, l'investigatore privato può raccogliere elementi che valutino se il lavoratore rispetti l'obbligo di adoperarsi per velocizzare la sua guarigione e il suo rientro in azienda (Cassazione, sentenza n. 12810/2017). È possibile indagare su casi di assenteismo seriale, sanzionabili con il licenziamento per giusta causa, quando le richieste di assenza dal lavoro sono reiterate e sospette (Cassazione, n. 18283/2019). Infine, è possibile accertarsi se chi richiede i permessi 104 si trovi effettivamente con la persona per la quale gode di tali benefici (Cassazione, n. 8784/2015).

Nelle situazioni rientranti in questa ampia casistica, l'investigatore reperisce tutti gli elementi video-fotografici da inserire in un dossier approfondito, riproducibile in sede di giudizio.

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Licenziamenti: si, al controllo datoriale della prestazione!

Licenziamenti: si, al controllo datoriale della prestazione!

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 9 ottobre 2020, n°21888, ha stabilito che gli articoli 2 e 3, L. 300/1970, i quali delimitano, a tutela della libertà e dignità del lavoratore e in coerenza con le disposizioni e i principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte da datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopo di tutela del patrimonio aziendale (art.2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art.3), non precludono il potere dell’imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (come un’agenzia investigativa) diversi dalle guardie giurate per la tutela del patrimonio aziendale ne di controllare l’adempimento delle prestazioni lavorative e, quindi, di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, ai sensi degli art. 2086 e 2104 del codice civile, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica.

Tale controllo datoriale può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti.

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ASSEGNO DIVORZILE, revocabile nel caso in cui il beneficiario abbia una relazione stabile con un nuovo compagno.

ASSEGNO DIVORZILE, revocabile nel caso in cui il beneficiario abbia una relazione stabile con un nuovo compagno.

Nuova conferma della Corte di Cassazione con la sentenza n.28778 del 16 ottobre 2020 in tema di annullamento dell’assegno di mantenimento e divorzile.

Una sentenza storica della Corte di Cassazione fa chiarezza su un caso molto comune per cui può scattare l'annullamento dell'assegno di mantenimento o di divorzio.

Si consolidano infatti gli orientamenti degli ultimi anni e nello specifico: una relazione stabile, seppur tra persone non conviventi, potrebbe far decadere il diritto a ricevere l’assegno.

È relazione anche se non si condivide l’abitazione – Per un ex coniuge che chiedeva di non pagare più il mantenimento, si è stabilito – a condizioni provate – che l’assegno può essere rimodulato se non revocato nel caso di una relazione stabile da parte del coniuge beneficiario. E non ha importanza che nello specifico la nuova coppia non condivida l’abitazione.

Ciò che vale è la stabilità della relazione, ovvero “un rapporto – si legge nella sentenza –pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza”. In altre parole, si conferma il principio secondo il quale chi per sua scelta intraprende una nuova fase di vita con un’altra persona esprime la volontà di chiudere definitivamente i legami con il passato.

La conseguenza è, a prescindere dalle proprie condizioni economiche, la perdita del diritto a ricevere una somma di denaro dall’ex.

@is_investigativa

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Legittimo il licenziamento di un dipendente in virtù di videoregistrazioni

Legittimo il licenziamento di un dipendente in virtù di videoregistrazioni "occulte" effettuate nei locali aziendali durante gli orari di lavoro.

Il caso in esame riguarda la vicenda occorsa all’ex-dipendente di un supermercato licenziato per giusta causa dopo esser stato sorpreso – per mezzo di telecamere ed apparecchiature di controllo - a prelevare prodotti del reparto dolciumi del magazzino.

Le telecamere in questione erano state installate da una società terza rispetto all’organizzazione aziendale, al solo scopo di sorvegliare un solo ed unico scaffale sul quale erano stati collocati determinati prodotti non affidati ai dipendenti del supermercato ma esclusivamente a personale di agenzie esterne (cd. merchandiser) e già oggetto – in precedenza – di comportamenti illeciti.

Riscontrata la condotta penalmente rilevante del lavoratore (in particolare la sottrazione di prodotti per ben 9 volte nel giro di soli 6 giorni), la società cooperativa aveva proceduto - ex lege - con l’intimazione di licenziamento per giusta causa.

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con la sentenza del 2 maggio 2017, n. 10636, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso, nel caso de quo, dalla Corte d’appello di Perugia.

@is_investigativa

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Ragazzi nel mirino  - La Nazione Firenze

Ragazzi nel mirino - La Nazione Firenze

Droghe, alcol e dipendenze.

Aumentano i giovani a rischio e sono molte le famiglie che assumono investigatori privati per controllare i figli.

La Nazione Firenze intervista Aimone Merciai

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Bonifica Device. Verifica della presenza di sistemi Spyphone. Recupero di informazioni da Smartphone e Tablet.

Bonifica Device. Verifica della presenza di sistemi Spyphone. Recupero di informazioni da Smartphone e Tablet.

La bonifica di supporti multimediali quali Smartphone, Tablet consiste nel rilevare se nel sistema dei dispositivi oggetto dell’analisi sono presenti software malevoli, tipo Spyphone, in grado di comunicare all’esterno informazioni sensibili.

Sblocco password ed estrazione di tutti i dati contenuti nel dispositivo: registro chiamate, rubriche di contatti, calendario, sms, mms, file audio, file video, fotografie, applicazioni dati, chat (WhatsApp, Facebook, FB Messenger, Viber, WeChat, Imessage, BBM), allegati, mail, cronologia web e password, anche se cancellati o criptati.

Ricerche rapide e filtraggio dei dati in base a data, ora, tipo di comunicazione, soggetto, elenchi di controllo, parole chiavi, posizione GPS, celle telefoniche, Access Point WiFi.

Le nostre metodologie di estrazione si basano sulla combinazione di due componenti essenziali: l’esperienza e la professionalità dei nostri tecnici e l’utilizzo di sistemi hardware e software molto avanzati e in continuo aggiornamento, il nostro sistema di punta è UFED 4PC Ultimate.

A conclusione dell’attività viene redatto un Verbale descrittivo delle operazioni, a cui si allega un supporto di archiviazione (DVD, chiavetta USB, ecc) contenente il file DUMP della memoria del dispositivo, tutto utilizzabile ai fini legali. Per i dati estratti, il sistema genera un file report UFDR che attraverso un software di lettura, da noi fornito, consente di effettuare ricerche approfondite dei dati utilizzando funzioni di analisi avanzate; di generare e personalizzare i rapporti in diversi formati e selezionare il contenuto da condividere. Il file Report UFDR e il software di lettura vengono consegnati su pendrive USB.

Le nostre metodologie di estrazione si basano sulla combinazione di due componenti essenziali: l’esperienza e la professionalità dei nostri tecnici e l’utilizzo di sistemi hardware e software molto avanzati e in continuo aggiornamento, il nostro sistema di punta è UFED 4PC Ultimate.

A conclusione dell’attività viene redatto un Verbale descrittivo delle operazioni, a cui si allega un supporto di archiviazione (DVD, chiavetta USB, ecc) contenente il file DUMP della memoria del dispositivo, tutto utilizzabile ai fini legali. Per i dati estratti, il sistema genera un file report UFDR che attraverso un software di lettura, da noi fornito, consente di effettuare ricerche approfondite dei dati utilizzando funzioni di analisi avanzate; di generare e personalizzare i rapporti in diversi formati e selezionare il contenuto da condividere. Il file Report UFDR e il software di lettura vengono consegnati su pendrive USB.

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Statistiche Indagini Investigative 2017 2018 Indagini Investigative private e aziendali su tutto il territorio nazionale

Statistiche Indagini Investigative 2017 2018 Indagini Investigative private e aziendali su tutto il territorio nazionale

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Mantenimento figli: cosa fare se l'ex moglie lavora in nero.

Mantenimento figli: cosa fare se l'ex moglie lavora in nero.

L'ex che lavora in nero per non versare l'assegno di mantenimento ai figli: come dimostrare il suo vero tenore di vita ai giudici e obbligarlo a pagare.

In fase di determinazione dell’assegno di mantenimento, i redditi non dichiarati costituiscono una variante di calcolo importante. A tale scopo, un investigatore privato può indagare sul reale tenore di vita dell’ex coniuge.

In caso di separazione o divorzio, uno dei momenti più delicati è rappresentato dalla determinazione dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge che versa in condizioni economiche più svantaggiate. Allo scopo di occultare le reali disponibilità di cui si beneficia, può capitare che sia da una parte che dall’altra non vengano conteggiati i redditi non dichiarati al fisco, ovvero i soldi guadagnati lavorando in nero. L’interesse di nascondere queste entrate può essere di entrambi i coniugi, sia di quello chiamato a corrispondere l’assegno, in quanto meno dichiara meno deve pagare, sia di quello che ne intende godere, in quanto meno ha più riceve.

Se i documenti a disposizione dei giudici non bastano a ricostruire l’effettivo tenore di vita, è interesse della controparte portare tutto il materiale probatorio utile a dimostrare che l’ex abbia disponibilità economiche superiori a quelle dichiarate. Non solo il rapporto investigativo cartaceo, ma anche la testimonianza di Intelligence Service Investigazioni può essere fondamentale a sostenere la propria causa e far valere i propri diritti in tribunale.

@is_investigativa

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LICENZIAMENTO PER FINTA MALATTIA DEL DIPENDENTE

LICENZIAMENTO PER FINTA MALATTIA DEL DIPENDENTE

Il Problema della falsa malattia in Italia
Uno dei problemi che maggiormente affligge le aziende italiane è quello della malattia simulata da parte dei dipendenti. Sulla base degli esiti delle visite mediche fiscali, in Italia si stima che ogni anno le assenze dal lavoro dei dipendenti per falsa malattia siano circa il 20% del totale.
Alla luce del fatto che la spesa per la copertura delle assenze per malattia erogata alle aziende italiane dall’INPS è di circa 2 miliardi di euro all’anno, questo significa che i dipendenti che si fingono malati costano all’INPS, ed ai cittadini italiani, circa 400 milioni di euro.
Senza contare che il fenomeno della finta malattia provoca anche importanti cali di produttività alle aziende: si stima un calo di circa l’8% per il settore privato e di oltre il 15% per il settore pubblico.
Secondo i dati dell’Osservatorio sulle Investigazioni di Axerta, nell’83% delle indagini svolte in questo settore, il lavoratore tiene un comportamento scorretto, il 92% mette in atto comportamenti che compromettono la guarigione e l’8% si mette in malattia per fare un altro lavoro.

Licenziamento per giusta causa per finta malattia
La falsa malattia può portare al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo del dipendente nel caso in cui il lavoratore abbia comportamenti incompatibili con la malattia o che possano ritardarne la guarigione. In questi casi, infatti, si verifica una violazione dei doveri di fedeltà, buona fede e correttezza inerenti il rapporto di lavoro subordinato, e viene meno il legame di fiducia intercorrente con il datore di lavoro.

Alcuni esempi di comportamenti scorretti sono:
- Simulare la malattia;
- Svolgere un altro lavoro durante il periodo di malattia, pregiudicando quindi la guarigione o ritardandola;
- Non osservare tutte le cautele necessarie per una la pronta guarigione;
- Svolgere un altro lavoro mentre si è in malattia provocando una violazione del divieto di non concorrenza.

Indagini e Investigazioni per Verificare se la Malattia è Falsa Nel settore privato, quando un lavoratore si assenta dal lavoro per motivi di salute, può ricevere, su richiesta del datore di lavoro, la visita fiscale, accertamento realizzato dall’Ufficio Visite Fiscali di Medicina Legale competente per distretto territoriale, oppure dall’Inps o dalla Asl e finalizzato ad accertare lo stato di malattia del lavoratore. Ma quando il datore di lavoro ha il sospetto che la malattia non sussista o che non sia tale da determinare uno stato di incapacità lavorativa che giustifichi l’assenza, ha anche un’ulteriore possibilità: quella di ricorrere agli investigatori privati. Per contrastare il fenomeno delle finte malattie le aziende sono infatti legittimate ad effettuare controlli mediante agenzie investigative autorizzate, tra cui ISINVESTIGAZIONI, per accertare se il dipendente che è assente dal lavoro per malattia o infortunio sia veramente malato o stia invece svolgendo un’altra attività lavorativa, anche in forma non ufficiale, o stia tenendo comportamenti tali da ritardare la pronta guarigione. Con le investigazioni aziendali è possibile raccogliere prove certe e legalmente valide in giudizio.

Per maggiori informazioni o per richiedere un preventivo gratuito, contattaci telefonando al numero 360.592062 o compilando il modulo nella pagina contatti.

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I tempi sono cambiati, proteggi i tuoi dati.

I tempi sono cambiati, proteggi i tuoi dati.

Intelligence Service investigazioni offre servizi strategici di prevenzione al contrasto delle intercettazioni ambientali e alle minacce informatiche.

Verifica e assistenza dei sistemi di sicurezza e di eventuali azioni dannose non autorizzate.

Oltre alla sicurezza informatica Intelligence Service si occupa di Informatica Forense, la scienza che studia l'individuazione, la conservazione, l'estrazione, la documentazione e ogni altra forma di trattamento del dato informatico al fine di essere valutato in un processo giuridico, ai fini probatori, le tecniche e gli strumenti per l'esame metodologico dei sistemi informatici.

PERIZIE INFORMATICHE SCENARI
Violazioni del diritto d’autore, del copyright e di altra proprietà intellettuale;
Risarcimento danni per vizi di software gestionale;
Stalking con mezzi informatici;
Falsità in documenti digitali (Art. 491-bis c.p.);
Infedeltà dei collaboratori, concorrenza sleale;
Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico (Art. 600 c.p.);
Accesso abusivo ad un sistema informatico (Art. 615-ter c.p.);
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso – password e credenziali (Art. 615-quater c.p.);
Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico – virus e malware in generale (Art. 615- quinquies c.p.);
Diffamazione e calunnia;
Violazione della corrispondenza e delle comunicazioni informatiche e telematiche (Artt. 616, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies c.p.);
Contenziosi e accertamenti tributari, processi tributari;
Rivelazione del contenuto di documenti segreti (Art. 621 c.p.);
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-bis c.p.);
Frode informatica (Art. 640-ter c.p.) e furto di identità;
Violazione della privacy e della protezione dei dati personali (diffusione, trasferimento all’estero).

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Atti vandalici alla propria auto ?

Atti vandalici alla propria auto ?

Intelligence Service offre un sistema professionale di video sorveglianza mobile, in grado di supportare contemporaneamente 4 telecamere, offrendo così una copertura completa a 360° su ogni lato del veicolo, tutto rigorosamente in HD.

A richiesta si può inserire registrazione con rilevatore di movimento, registrazioni programmate, accesso alla centralina (DVR) protetto sia da password, che da chiave. Telecamere 2.1 Mega Pixel, funzione notturna, con grandangolo 170°.

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Tempi duri per i furbetti del badge..!!!!

Tempi duri per i furbetti del badge..!!!!

Diventa legge la stretta sugli statali che timbrano il badge e poi vanno in palestra, a passeggio o a fare il secondo lavoro: 48 ore per essere sospesi, 15 giorni per difendersi e altri 15 per completare l’iter disciplinare. Il dirigente che gira la testa dall’altra parte rischia licenziamento e carcere. Renzi: “Provvedimento cattivo, ma giusto”. Apertura sul rinnovo del contratto della pubblica amministrazione dopo la riduzione da 15 a 4 comparti.

Quarantotto ore per essere sospeso. Due settimane per difendersi. Altre due per essere sbattuto fuori. Tempi duri (e stretti) per chi è beccato in flagrante a timbrare il cartellino per sé (o per altri) e poi va in palestra, a fare shopping, torna a letto oppure corre al secondo lavoro. Il decreto attuativo della riforma Madia (presentato a gennaio e da stasera legge dello Stato) fissa un tempo certo – 30 giorni – per decidere la sorte del dipendente pubblico furbetto. I correttivi al testo finale – che recepisce le sollecitazioni di Parlamento e Consiglio di Stato – blindano la tempistica dell’iter disciplinare fin qui molto lasco. “Per i furbetti del cartellino è finita la pacchia”, è “un provvedimento cattivo ma giusto” ha detto il premier Matteo Renzi al termine del Consiglio dei ministri: “D’ora in poi si va a casa”.
Sospensione sprint, ma assegno alimentare. Il dipendente colto sul fatto viene sospeso dal dirigente entro 48 ore. Resta senza stipendio, ma gli viene riconosciuto un “assegno alimentare”, pari a metà del salario base. Il dirigente deve inviare gli atti – “contestualmente” alla sospensione – all’ufficio per i procedimenti e così avvia l’azione disciplinare.

Formula 15+15. L’iter si apre e chiude in un mese. Il conto alla rovescia parte dal momento in cui il (presunto) “fannullone” viene messo al corrente. Da quell’istante il lavoratore ha 15 giorni per preparare la difesa (è convocato con preavviso). Gli altri 15 giorni sono dedicati al completamento dell’istruttoria. L’unica eventualità di allungamento dei tempi è legata al caso in cui il dipendente non sia reperibile: per avvertirlo occorre spedire una raccomandata e passa al massimo un altro mese (sempre meno dei 120 giorni previsti oggi).

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Le nuove norme introdotte per semplificare i procedimenti di separazione e divorzio in Italia. “Negoziazione assistita”

Le nuove norme introdotte per semplificare i procedimenti di separazione e divorzio in Italia. “Negoziazione assistita”

“Negoziazione assistita”

Giovedì 6 novembre 2014, con 317 voti favorevoli, 182 contrari e 5 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto legge n.132 del 12 settembre 2014, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, già approvato con modificazioni dal Senato.


Separazione e Divorzio con Negoziazione Assistita da Avvocati

I due coniugi possono ricorrere alla negoziazione assistita dagli avvocati per trovare una soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 

La negoziazione assistita da avvocati è un accordo tra le parti in causa che, non essendosi rivolte a un giudice, concordano di cooperare in buona fede e con lealtà per trovare un accordo e risolvere la controversia in via amichevole, grazie all’ausilio dei rispettivi legali.

Entrambi i coniugi devono quindi essere obbligatoriamente assistiti da un avvocato per parte. Saranno infatti gli avvocati delle parti ad autenticare le sottoscrizioni apposte all’intesa e a trasmettere la copia autentica dell'accordo stipulato dai coniugi all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio era stato iscritto o trascritto.

Si può ricorrere a questa procedura anche nel caso in cui i coniugi abbiano figli minorenni oppure figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. 

Una volta raggiunto l’accordo, gli avvocati dovranno trasmetterlo entro 10 giorni al tribunale competente, che provvederà poi ad autorizzare l’accordo. Anche nel caso in cui marito e moglie non abbiano figli è necessario inviare l’accordo stipulato con gli avvocati al pubblico ministero presso il tribunale competente, in modo che possa operare un controllo di regolarità e rilasciare quindi il nullaosta. 

Separazione e Divorzio tramite il Sindaco (Ufficiale dello Stato Civile)

Un’altra possibilità offerta ai coniugi per evitare di recarsi in tribunale, è quella di effettuare una richiesta congiunta innanzi al sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi oppure del comune in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, per trovare un accordo di separazione personale, per una richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o per richiedere la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In questi casi non è quindi obbligatoria la presenza di un avvocato, ma è facoltativa.

Questa possibilità di concludere un accordo innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, non è però consentita nel caso in cui i coniugi abbiamo dei figli minori o dei figli maggiorenni ma incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti economicamente.

Altra condizione è che l’accordo tra i coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Solamente nel caso di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, il sindaco, una volta ricevute le dichiarazioni dei coniugi, li convoca per comparire di fronte a sé entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, per poter confermare l’accordo. Nel caso in cui i coniugi non compaiano in municipio, non è possibile confermare l’accordo.

L’accordo raggiunto è equiparato ai provvedimenti giudiziali.

Tutte queste nuove norme saranno operative trascorso un mese dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 132/2014. 

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Se l'ex moglie ha una nuova famiglia di fatto non ha più diritto a ricevere l'assegno di mantenimento dall'ex marito.

Se l'ex moglie ha una nuova famiglia di fatto non ha più diritto a ricevere l'assegno di mantenimento dall'ex marito.

È questo il contenuto di una sentenza della Corte di Cassazione 6855 del 3 aprile 2015.

La Cassazione aveva già stabilito il principio che il subentrare di una famiglia di fatto faceva cadere la necessità economica del mantenimento da parte dell’ex coniuge. In quel caso si stabiliva però che siccome una famiglia di fatto è temporanea per definizione, allora anche la sospensione dell’assegno di mantenimento sarebbe stata temporanea e non definitiva, tantomeno automatica. Con la sentenza 6855 del 3 aprile 2015, la Prima sezione civile della Cassazione va oltre e riconosce molta più forza di un tempo alla famiglia di fatto, che - scrivono - non consiste «soltanto nel convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una “famiglia” portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli».

Quando la famiglia di fatto è qualcosa di serio, dunque, la Cassazione riconosce che «il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale non può che venir meno di fronte all’esistenza di una vera e propria famiglia, ancorché di fatto». Ma quando la famiglia di fatto diventa stabile? Quando i conviventi elaborano «un progetto e un modello di vita in comune». Magari con figli. «E non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici in abito matrimoniale e fuori dal matrimonio». Ecco, secondo la Cassazione quella convivenza non è più una meteora.

L'assegno può, infine, venir meno ove il coniuge beneficiario acquisti, iure hereditatis, la proprietà o la comproprietà di un immobile o comunque un'eredità consistente, tale da assicurare un miglioramento economico che possa garantirgli un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio (Cass. n. 932/2014; n. 18367/2006), mentre un'eredità di modesto valore "non altera l'equilibrio raggiunto con la determinazione dell'assegno" (Cass. n. 20408/2011). 

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Assegno mantenimento ai figli, mancato adempimento, convivenza more-uxorio.

Assegno mantenimento ai figli, mancato adempimento, convivenza more-uxorio.

Le questioni economiche sono sempre le più controverse in una separazione e spesso la contribuzione al mantenimento dei figli è il nodo centrale di ogni controversia.
L’assegno periodico per il mantenimento della prole è la forma di contribuzione che si inserisce nella quasi totalità delle separazioni di coppie con figli.

Non esiste certo un tariffario o dei criteri matematici certi per stabilire l’entità dell’assegno. Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento della prole, un elemento irrinunciabile di valutazione da parte del Tribunale è anche la determinazione dei redditi e del patrimonio della convivente, more uxorio, con il genitore obbligato. Lo ha confermato il Tribunale di Roma nella sentenza 16904/14 (giudice relatore Velletti): il diritto di ogni figlio a veder determinato a carico di entrambi i genitori il suo mantenimento dovutogli per legge non può dirsi soddisfatto dal mero deposito della sola documentazione reddituale dei coniugi in giudizio.


Il Tribunale - rigettando la contraria prospettazione che si basava su di una «inammissibilità della richiesta, attenendo l'obbligo a una parte estranea al processo e non potendo essere obbligata la parte processuale a depositare» documentazione che non fosse attinente alla sua sfera personale - osserva che è proprio il Codice civile «all'articolo 337-ter ad attribuire al giudice procedente di disporre finanche indagini di polizia tributaria sui redditi, intestati a soggetti diversi dai genitori, al fine di rispettare, nella determinazione dell'onere economico da porre a carico dei genitori, il principio di proporzionalità».

 

I casi di mancato pagamento dell’assegno di mantenimento, sia in favore del coniuge, che in favore dei figli, sono purtroppo numerosissimi.

In ogni caso il mancato pagamento del mantenimento è una situazione che genera gravi disagi e grandi conflitti. Per questo motivo, quando la situazione reddituale dell’onerato dovesse essere tanto mutata da non consentire più il pagamento nella misura stabilita, è bene non limitarsi alla sospensione dell’assegno, ma chiderne giudizialmente la revisione.

Si deve tenere conto che, soprattutto per il mantenimento dei figli, la giurisprudenza più consolidata non ammette che, in caso di impoverimento del genitori o obbligato al pagamento, venga sospeso il pagamento: si pretende dal genitore che, se anche le sue sostanze siano radicalmente diminuite, fino ad essere sufficienti appena al sostentamento, quel poco che ha venga destinato in parte al mantenimento dei figli. Se, dunque, un padre resta disoccupato, gli si chiede di svolgere qualsiasi lavoro, anche saltuario e anche molto al di sotto dei suoi titoli professionali, pur di mantenere i figli.

Il mancato pagamento dell’assegno costituisce sempre titolo per ottenerne la corresponsione con un PROCEDIMENTO CIVILE: l’ingiunzione del dovuto può essere seguita da un pignoramento, anche presso terzi sullo stipendio o su conti correnti.

Per contro, però, non ogni mancato pagamento costituisce un reato penale.

C’è purtroppo chi minaccia di ricorrere alla denuncia penale (più “economica”, perchè può essere presentata in proprio e, si pensa, più intimidatoria) anche in caso di mancato pagamento occasionale, dovuto magari ad una breve difficoltà, o di pagamento parziale o leggermente ritardato

L’omissione del mantenimento, invece, costituisce REATO PENALE solo entro limiti ben precisi, non specifici dei casi di separazione, ma generali, riferiti anche ai casi di unione tra i genitori o coniugi.



 L’art. 570 del codice penale, infatti, è rubricato “violazione degli obblighi di assistenza familiare”.

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e’ commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma…



Il reato, dunque, non è configurato da un mancato pagamento di un assegno stabilito da un giudice, ma dal far mancare i mezzi di sussistenza.

Il mancato pagamento deve aver determinato una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà, relative alle primarie esigenze di vita, la persona che doveva beneficiarne.

Se un genitore obbligato riduce un assegno di una certa consistenza, sicuramente viene meno ad un’obbligazione e sarà passibile di ingiunzione e poi di esecuzione sui suoi beni, ma non commette reato.

Se un genitore omette il versamento per un mese o due, e l’altro può supplire a questa mancanza, sicuramente dovrà poi rifondere all’altro quanto non pagato, ma non commette reato.

Se un genitore non paga il mantenimento, con precisione, come stabilito dal giudice, ma versa del denaro saltuariamente, ma in modo consistente, non commette reato.

Ovviamente ogni esemplificazione è fuori luogo e non si potrà mai prescindere dalla valutazione dei casi specifici.

Si tenga conto che, tra redditi medi o medio-bassi, è difficile che il mancato pagamento non determini difficoltà tali da integrare il reato.

La denuncia penale per il reato di cui all’art. 570 c.p., non dovrebbe mai essere strumentalizzata all’ottenimento di somme non pagate quando è possibile recuperarle con un procedimento civile.

E’ comunque l’unico strumento, purtroppo neanche troppo efficace, nei confronti di quei genitori che ignorano deliberatamente e costantemente il loro obbligo di mantenere i figli.

Va considerato che, se è un minorenne ad essere PRivato dei mezzi di sussistenza, si procede d’ufficio e non a querela di parte, quindi, in caso di sopravvenuto accordo o pagamento, non è più possibile rimettere la querela ed il giudizio penale farà comunque il suo corso.

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Raccolta Prove Infedeltà Coniugale, relazione investigativa ha valore probatorio per ottenere l'addebito di separazione.

Raccolta Prove Infedeltà Coniugale, relazione investigativa ha valore probatorio per ottenere l'addebito di separazione.

Cassazione. 
Addebito separazione al coniuge che tradisce: ammissibile come prova la relazione investigativa.In sede di separazione personale giudiziale, il marito chiede che sia dichiarata la separazione con addebito alla moglie, la quale, in violazione del dovere di fedeltà, aveva iniziato una relazione adulterina diversi mesi prima di depositare in tribunale la domanda di separazione.
La Corte di Appello, riformando in parte la sentenza di primo grado, accertava la responsabilità della moglie e dichiarava la separazione con addebito alla stessa, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento.
Secondo la Corte di Appello, l'addebito della separazione era da ricollegarsi direttamente alla prova documentale, fornita dal marito, della violazione del dovere di fedeltà, acquisita mediante la relazione investigativa ed i tabulati telefonici depositati in atti, dai quali risultava evidente la relazione della moglie in epoca anteriore alla sua domanda di separazione; d'altro canto, secondo la Corte, la moglie non era riuscita a provare che la crisi coniugale fosse anteriore all'adulterio, non ritenendo sufficienti a configurare la intollerabilità della convivenza, da ritenersi un “mero simulacro”, né i generici litigi fra i coniugi, né la circostanza che la coppia dormisse in camere separate.
Proposto ricorso per Cassazione, la moglie, tra i vari motivi, lamenta la violazione degli artt. 115 e 244 c.p.c., art. 2704 c.c. ed il vizio di motivazione, in quanto, nel contestare la relazione investigativa acquisita in giudizio, ne eccepisce la rilevanza da un punto di vista probatorio, in quanto era stata redatta da un terzo su incarico del marito, dunque senza le garanzie del contraddittorio, e l'investigatore aveva narrato una serie di fatti giungendo a conclusioni del tutto personali, con la conseguenza che non poteva costituire una prova piena, neanche in ordine alle date dei fatti fotografati.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11516 del 23/05/2014, nel rigettare il ricorso, affronta, tra i vari motivi, anche quello relativo all'utilizzo della relazione investigativa redatta da un tecnico incaricato da una delle parti del giudizio, evidenziandone la liceità.
Questa sentenza conferma quindi la liceità e la valenza in giudizio delle prove raccolte da investigatori privati per dimostrare l’infedeltà del coniuge al fine di ottenere l’addebito della separazione. Ricordiamo infatti che la richiesta di addebito deve essere espressamente richiesta da uno dei coniugi in una causa di separazione giudiziale e spetta a chi ne fa domanda l’onere della prova. Il giudice deve poi valutare se esista un nesso di causalità tra la violazione di uno dei doveri coniugali e la crisi coniugale con conseguente sopraggiunta impossibilità a continuare la convivenza.

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Statistiche Indagini Investigative 2013 2014 Indagini Technology private e aziendali su tutto il territorio nazionale

Statistiche Indagini Investigative 2013 2014 Indagini Technology private e aziendali su tutto il territorio nazionale

Statistiche Indagini Technology 2013/2014.
Dati elaborati dall'istituto INTELLIGENCE SERVICE INVESTIGAZIONI.
Security & Forensics
Come si evince dal grafico nell'ultimo anno è in aumento la richiesta di perizie informatiche forense.
Il termine "tecnologia" si trova spesso associato al termine "scienza", a volte tanto strettamente da confonderne il significato; questo perché il metodo scientifico è risultato storicamente uno strumento molto potente per produrre tecniche efficaci in maniera sistematica, e costituisce perciò al giorno d'oggi una importante sorgente di tecnologia.In generale si ricorre ad una perizia informatica quando un soggetto è accusato sulla base di indizi informatici. La perizia giurata si costituisce a tutela dell'accusato, spiegando, chiarendo i contesti tecnologici in cui gli eventi si sono sviluppati, le implicazioni o le esclusioni di certe azioni; ma anche escludendo dal processo le prove non pertinenti,artefatte o frutto di errori di indagine.
Il nostro obiettivo è forniVi assistenza qualificata e completa sui temi della sicurezza informatica e della computer forensics. A partire dai servizi di consulenza sulla sicurezza informatica, privacy, dlgs 231, agli accertamenti tecnici e peritali di computer forensics fino agli accertamenti di affidabilità commerciale e finanziaria; nonché alla formazione diretta sui temi di sicurezza, privacy, computer forensics.

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Statistiche Indagini Investigative 2013 2014 Indagini Investigative private e aziendali su tutto il territorio nazionale

Statistiche Indagini Investigative 2013 2014 Indagini Investigative private e aziendali su tutto il territorio nazionale

Statistiche Indagini Investigative 2013/2014.
Dati elaborati dall'istituto INTELLIGENCE SERVICE INVESTIGAZIONI.
Nel corso dell'anno 2013/2014, nonostante la crisi, abbiamo avuto una maggiore richiesta da parte delle aziende, soprattutto attività investigative volte alla verifica dei dipendenti, uso scorretto permessi legge ex 104/92, assenteismo, concorrenza sleale, mancato rispetto patto non concorrenza art. 2125.
La nostra struttura, pienamente operativa in tutta Italia, vuole proporsi come partner professionale per tutti gli studi legali che vogliono informazioni certe e prove concrete, determinanti in giudizio.
Il nostro staff è composto da personale giovane, dinamico e aggiornato sia sulle normative Privacy che nell'apparecchiature tecnologiche, è in grado di analizzare caso per caso e valutare la tecnica operativa più idonea per il raggiungimento dell’obiettivo con il miglior rapporto costo/beneficio.

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Utilizzo abusivo o improprio permessi legge 104.

Utilizzo abusivo o improprio permessi legge 104.

Licenziamento disciplinare per illecito utilizzo permessi Legge 104/92.

La Suprema Corte di Cassazione con una recentissima sentenza n. 4984 del 4-03-2014 si è pronunciata sull'illecito utilizzo del permesso ex articolo 33 Legge 104/1992 da parte di un lavoratore, familiare di un disabile.
In sintesi per la Cassazione va licenziato chi usa il permesso della "104" per andare in vacanza o per effettuare i lavori di manutenzione alla propria casa,  invece che dare assistenza al familiare malato e il datore di lavoro può far pedinare il dipendente da un detective per provare l'illecito utilizzo del beneficio concesso unicamente per garantire l'assistenza ai congiunti.
Non può negarsi la natura illecita dell'abuso del diritto ai benefici della legge 104/92, sia ai danni dell'Inps che erogava l'indennità per i giorni di permesso, sia ai danni del datore di lavoro, tale da integrare una condotta idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia posto a fondamento del rapporto di lavoro.
La sentenza, di cui si riporta il testo integrale, riguarda il caso di un licenziamento effettuato per l'illecito utilizzo di un permesso previsto dall'art.33 della Legge n.104/92 riscontrato dal datore di lavoro, attraverso un'agenzia investigativa, che ha smascherato l'utilizzo per finalità estranee a quelle dell'assistenza. Il lavoratore dipendente, attraverso l'uso improprio del permesso, ha violato la finalità assistenziale e la sua condotta è stata coerentemente ritenuta capace di integrare anche sotto il profilo dell'elemento intenzionale un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso, in quanto la sospensione dell'attività lavorativa era consentita solo per la finalità assistenziale garantita dal permesso indebitamente fruito. La Cassazione, inoltre, ha legittimato il datore di lavoro anche ad utilizzare un investigatore per controllare il proprio dipendente che abusa del diritto. Tale controllo occulto, per quanto apparentemente inopportuno, non è lesivo della privacy. Il divieto legittimo, per il datore, di spiare i dipendenti, previsto dallo Statuto dei Lavoratori opera solo per i luoghi di lavoro e solo quando è rivolto a vigilare sull'attività lavorativa vera e propria. Nel caso di specie trattato in sentenza, invece, l'utilizzo del detective da parte del datore di lavoro, che avviene fuori dall'unità produttiva ha come scopo quello di tutelare il patrimonio aziendale: ossia verificare se il dipendente sta adempiendo o meno alle obbligazioni del contratto di lavoro. 

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Revisione dell'assegno di mantenimento per un sopravvenuto lascito ereditario

Revisione dell'assegno di mantenimento per un sopravvenuto lascito ereditario

Secondo la Cassazione n°932 del 17.01.2014 i beni acquisiti per successione ereditaria dopo la separazione, ancorchè non incidenti sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale perché intervenuta dopo la cessazione della convivenza, possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato ed è quindi legittimo richiedere un aumento dell’assegno di mantenimento (revisione assegno di mantenimento).

È legittimo richiedere un aumento dell’assegno di mantenimento nel caso in cui l’ex coniuge, onerato di versare la somma mensile alla ex moglie e ai figli, riceva una cospicua eredità.

A stabilirlo è una recente sentenza della Cassazione [1] che ha condannato un uomo a pagare, in favore della precedente consorte, 400 euro mensili e altrettanti 400 euro per ciascun figlio in considerazione del fatto che questi aveva ereditato una notevole proprietà immobiliare.


Alla donna spetta tale incremento del contributo mensile quando le sue sostanze sono evidentemente insufficienti a consentire (a lei e ai figli) un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. In pratica, condizione necessaria per ottenere l’aumento dell’assegno è che il beneficiario abbia redditi inadeguati rispetto a quelli che avrebbe avuto se le nozze fossero proseguite.

In tali condizioni di stretta indigenza, secondo la Suprema Corte, è anche legittimo addossare soltanto al marito le spese straordinarie inerenti ai bambini.


Nella determinazione dell’assegno divorzile – sottolinea la Cassazione – i beni acquisiti per successione ereditaria (anche se il lascito è successivo alla separazione [2]), possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica del coniuge onerato al mantenimento.