La storia e le riforme

Storia e riforme delle investigazioni

Le prime disposizioni legislative che in qualche modo hanno interessato gli investigatori risalgono al regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914 n. 563, che disciplinava gli istituti di vigilanza privata.
A partire dal 1926 l’attività d’investigazione privata è stata meglio regolamentata con una specifica normativa contenuta nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con RD del 6 novembre 1926 n. 1846.

La disciplina che ha poi regolamentato le attività d’investigazione privata risale al successivo R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 Testo Unico di Pubblica Sicurezza, dove nell’articolo 134 consente ai privati di custodire le proprietà mobiliari e immobiliari nonché di eseguire investigazioni o ricerche o raccogliere informazioni per conto di privati, e al relativo R.D. del 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza), in particolare gli artt. da 257 a 260 facenti riferimento al R.D.l.vo 26 settembre 1935 n. 1952 ed il R.D.l.vo 12 novembre 1936 n. 2144.

Nel 1989, con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale italiano, la figura dell'investigatore viene ammessa a comparire in processo in qualità di consulente tecnico della difesa inoltre con l’art. 190 c.p.p. (diritto alla prova), viene stabilito che "le prove sono ammesse a richiesta di parte" e viene sancito, il "principio di parità fra difesa e accusa" (P.M. e difensore), sostanziato nel diritto di entrambi i soggetti alla ricerca delle prove. Il 13 dicembre 2007 la Corte di Giustizia delle Comunità Europee delibera, con la sentenza (C_465/05), che la normativa italiana sull’ordinamento della sicurezza privata e, in particolare, alcune disposizioni del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (articoli da 133 a 141) e del relativo Regolamento di esecuzione (articoli da 249 a 260) sono in contrasto con le norme del trattato istitutivo della Comunità Europea concernenti, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

Il 4 agosto 2008, con il Decreto del Presidente delle Repubblica nr.153, recante modifiche al R.D. 6 maggio 1940, nr.635, regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata, pubblicato sulla G.U. del 6 ottobre 2008, vengono realizzate significative revisioni alla disciplina regolamentare in materia di vigilanza privata (il Titolo IV del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza) al fine di adeguarne i contenuti alle regole comunitarie, come da sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europea, C – 465/05 del 13 dicembre 2007 e dare esecuzione alle norme di carattere legislativo già adottate in materia con l’art. 4 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n.59 (convertito nella legge 6 giugno 2008, nr.101).

Il D.P.R. 153/2008 rappresenta l’inizio di un cammino che porterà gli istituti di vigilanza, investigazione privata ed informazioni commerciali a trasformarsi in "professionisti della sicurezza privata", favorendo il consolidamento dei grandi gruppi imprenditoriali, l’accorpamento delle piccole realtà aziendali, la razionalizzazione delle licenze di polizia, la specializzazione per settori e/o ambiti territoriali. La riforma avviata prevede quattro decreti attuativi:
‐ Capacità tecnica e qualità dei servizi
‐ Formazione professionale delle guardie giurate
‐ Tesserino di riconoscimento degli investigatori privati
‐ Parametri di valutazione delle tariffe

"La rivoluzione qualitativa della sicurezza privata"


Il 16 marzo del 2011, successivamente al Decreto del Ministero dell'Interno del 1º dicembre 2010 n. 269, entra in vigore una nuova disciplina sugli investigatori privati: significativa è l’introduzione della netta distinzione tra le figure di investigatore privato e informatore commerciale (con i nuovi requisiti tecnici e formativi richiesti) lasciando invariato quanto disciplinato per l'investigatore privato autorizzato (a svolgere indagini difensive su istanza degli avvocati). La nuova disposizione mira a distinguere nettamente l’attività d’investigazioni private da quella di informazioni commerciali in quanto, anche se accomunate nella norma di riferimento (art.134 TULPS: "Senza licenza del Prefetto è vietato ... eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati ) e concettualmente simili, sono in realtà profondamente diverse.

Il decreto costituisce un passo significativo di quel processo che è stato definito "la rivoluzione qualitativa della sicurezza privata".
Il decreto si sostanzia in otto articoli e dieci allegati che ne costituiscono parte integrante.

Ambito di applicazione
Il Regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attività di cui all'articolo 257, comma 1, e 257‐bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del TULPS:
• le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico‐ operativo di cui all’articolo 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli Allegati A, C ed E;
• i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonché le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all’art.257, comma 3, individuati nell’Allegato D;
• i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nell’Allegato B;
• le modalità di dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell’Allegato A;
• i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonché le caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli Allegati G e H.

La disciplina tecnica si articola distintamente con riferimento al settore della vigilanza privata e al settore dell’investigazione privata, tenuto conto delle caratteristiche e peculiarità proprie che li contraddistinguono.
Tale fine viene raggiunto attraverso un’azione di forte controllo sulla "capacità tecnica" dei soggetti che intendono offrire servizi di sicurezza privata, espressamente prevista dalla legge (art. 136, primo comma, del T.U.L.P.S.).
La legge prevede cioè un controllo sulle attività tale da assicurare sia la piena rispondenza agli interessi pubblici primari (integrità fisica e psichica, sicurezza delle proprietà e dei diritti correlati, possibilità di una pacifica vita di relazione), da qualunque soggetto l’attività venga prestata, sia l’intervento immediato ed efficace per ristabilire le predette condizioni indispensabili per la convivenza civile.

Per l’investigazione privata vengono fissati
- Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali (art. 4);
- Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale (art. 5);

Per la vigilanza privata vengono fissati
- Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di vigilanza privata (art. 2);
- Requisiti e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza privata (art. 3);

Articolo 4, comma 3)
La licenza, sussistendo i requisiti di cui agli Allegati G, H e F2 per le attività d’investigazione privata ed informazioni commerciali, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell’attività, autorizza il titolare ‐ in possesso del tesserino previsto dal D.M. di cui all’art. 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione TULPS ‐ ad operare su tutto il territorio nazionale.

Viene superata una criticità tipica dell’attività investigativa, cioè la possibilità di estendere l’esercizio dell’attività d’informazione e d’investigazione su tutto il territorio nazionale, pur in presenza della sola licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove insiste la sede principale dell’attività.

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali
Fissa in diciotto mesi il lasso temporale entro il quale gli istituti già operanti dovranno adeguarsi alle disposizioni del decreto. Il termine è di trentasei mesi per i soli requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori e degli informatori commerciali.

Il comma 4 - Prevede che gli istituti autorizzati, alla data di entrata in vigore del decreto, ad operare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, debbono unificare le attività in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l’istituto ha eletto la sede principale.
Si pone, così, fine ad una prassi – necessitata dalla vecchia limitazione provinciale delle autorizzazioni in questione – che vedeva il medesimo soggetto titolare di più autorizzazioni, al fine di operare in diverse province, in evidente contrasto con il principio della personalità dell’autorizzazione di polizia.

Allegato F2: Tabella delle cauzioni degli Istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali
Definisce parametri univoci per la cauzione degli istituti di investigazioni private e d’informazioni commerciali, tenendo però conto della natura prevalentemente professionale delle attività in questione, a differenza di quelle di vigilanza privata.
La cauzione, pertanto, è stabilita in una misura
fissa che viene integrata solo in caso di attivazione di sedi secondarie, in ossequio al principio di garantire l’assolvimento degli obblighi sanciti dalla legge, non solo di pubblica sicurezza, connessi alla conduzione dell’istituto.

Allegato G: Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del titolare di licenza di investigazione privata
In analogia con la previsione dell’Allegato B, per gli istituti di vigilanza privata, descrive i requisiti di studio e di esperienza minimi necessari per ricoprire le indicate funzioni.

In particolare la disposizione, al comma 1, prevede il
• titolo di studio della laurea almeno triennale in specifiche discipline
• l’aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso investigatore, nonché
aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale, riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno, ovvero
• aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

Analogamente per l’informatore commerciale titolare d’istituto è previsto il titolo di studio della laurea almeno triennale in specifiche discipline, nonché essere stato iscritto al Registro Imprese in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone per almeno tre anni negli ultimi cinque anni. Per l’informatore commerciale dipendente si prevede: a) aver conseguito, al momento della richiesta, un diploma di scuola media superiore;
b) dimostrare di aver svolto con profitto un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore;
c) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza ovvero aver svolto documentata attività d’indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

La pregressa esperienza presso le Forze di Polizia è stata considerata, con il limite però di un comprovata esperienza investigativa (con specifico riferimento a reati in materia finanziaria per gli informatori commerciali), per un periodo di almeno cinque anni.
A garanzia dell’effettività del bagaglio di esperienza è previsto che l’interessato deve aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni.

La norma mira a realizzare la piena evoluzione dell’attuale investigatore privato, al fine di rispondere sia ad una esigenza di qualificazione sia una richiesta di maggiore affidabilità della categoria, sempre nell’interesse dell’ordine e della sicurezza pubblica, la cui tutela è rimessa all’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il legislatore ha in passato guardato con sospetto a questa specifica e peculiare attività, anche per quanto concerne il profilo dei rapporti con la legge 31 dicembre 1996 n 675, sul trattamento dei dati personali. Più che la vigilanza privata è infatti l’investigazione che, in uno Stato di diritto, si assume esclusiva delle forze di polizia.
La custodia dei beni altrui, quando venga contenuta nei confini segnati in materia dal legislatore, si traduce in una privata, ma legittima difesa di diritti. Di contro, l’attività di investigazione, di ricerca e di raccolta di informazioni tende necessariamente ad incidere nella sfera dei diritti altrui.

Da qui la rigorosa disciplina contemplata per questa attività e la previsione di un penetrante controllo sull’esercizio della stessa ma anche la necessità di precise garanzie in termini di formazione e di qualificazione professionale degli investigatori privati.
In tal senso deve anche leggersi la previsione del periodo di pratica presso istituti di investigazioni commerciali autorizzati ovvero la richiesta di esperienza maturata presso i reparti investigativi delle Forze di polizia, come pure l’aggiornamento professionale periodico.

Allegato H: Caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo degli Istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali.
La disposizione, analoga a quella recata dall’allegato C per gli istituti di vigilanza ed avente le medesime finalità prevede che il progetto organizzativo, predisposto dal soggetto che richiede la licenza, deve illustrare dettagliatamente: la sede principale dell’attività, i requisiti dell’impresa e del richiedente la licenza, la tipologia dei servizi ed il personale che intende impiegare, le disponibilità economico‐finanziarie e le attrezzature necessarie per svolgere le attività autorizzate.



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